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 Articolo 1

 

Denominazione e sede
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile nonché delle legge 383/2000, l’Associazione culturale denominata Circolo Culturale Artico con sede ad Alghero.
La variazione della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere approvata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Statuto del CircoloCulturaleArtico

 Articolo 2

 

Princìpi e scopi sociali
L’Associazione è democratica, autonoma dai partiti, non ha fini di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi attraverso lo sviluppo di ogni iniziativa indirizzata a promuovere, supportare e a comunicare la creatività in ogni sua forma artistica e artigianale al fine di individuare ed elaborare i modelli di un’economia della creatività sostenibile.
Per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si impegna a diventare un laboratorio permanente di idee, di sperimentazione e di incontro per i propri soci, un luogo di risveglio intellettuale per sviluppare, esporre e lanciare idee di qualità e di grande forza comunicativa legate a qualsiasi tipo di professionalità creativa ed estetica, di design, artigianato e arte sino all’alimentazione “Buona, Pulita e Giusta”.
Nel perseguire i propri fini l’associazione non potrà non confrontarsi con i valori fondativi della stessa. In primo luogo il ripudio di ogni forma di violenza e di discriminazione basata sull’identità sessuale, la nazionalità, l’appartenenza etnica o religiosa e il ripudio di ogni azione che possa risultare dannosa su esseri umani, animali o deturpare l’ambiente naturale e urbano. L’attività dell’associazione e dei suoi soci non potrà prescindere dal principio di tutela della biodiversità in ogni sua forma, della libera circolazione di idee e di saperi, del riconoscimento della valenza strategica della creatività e del giusto valore, anche di tipo economico, che deve essere riconosciuto ad ogni professionalità in un’ottica di economia della creatività sostenibile, giusta per chi la fa e per chi ne usufruisce.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1) progettare e produrre oggetti realizzati con tecniche artigianali anche mediante lo sviluppo di nuovi metodi di espressione, di nuove tecnologie e materiali in una logica di contaminazione e fusione tra culture;
2) attuare e sperimentare le tecniche del riciclo per recuperare e riqualificare materiali e oggetti attraverso un processo di metamorfosi creativa finalizzata alla realizzazione di prodotti rivisitati in nuova chiave estetica, originali, unici, ricchi di personalità e di nuovi significati;
3) offrirsi come spazio espositivo per artigiani e artisti validi e capaci ma impossibilitati a sostenere affitti speculativi in locali personali, dando la possibilità, a chi è meritevole e in sintonia con la filosofia statutaria dell’associazione, di poter mostrare il suo talento ed eventualmente vendere le proprie opere;
4) promuovere e gestire corsi e laboratori didattici, formativi, artistico-creativi, di animazioni alla lettura, di conoscenza del territorio volti a stimolare la pratica e la diffusione delle attività artistiche e artigianali e della cultura del riciclo creativo nelle sue molteplici realtà e peculiarità;
5) promuovere e organizzare iniziative sul territorio che possano richiamare l’attenzione sulla grande forza comunicativa dell’urban art;
6) indire ed organizzare sia all’interno che all’esterno dei propri spazi servizi, eventi, dibattiti, incontri, presentazione di libri, convegni, workshop, spettacoli, mostre, esposizioni, rassegne, mercatini culturali e artigianali, fiere, feste, convivi eno-gastronomici, tavole rotonde, seminari, rassegne cinematografiche, attività divulgative inerenti gli scopi sociali anche in collaborazione con Scuole, Enti Pubblici ed Associazioni con finalità uguali o affini;
7) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
8) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e/o previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività descritte, nonché partecipare a bandi, concorsi e così via;
9) organizzare eventi di natura commerciale, anche con somministrazione di cibi e bevande, a carattere occasionale, ovvero raccolte di fondi occasionali, al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo.
Si precisa che la filosofia di fondo dell’associazione fa della stessa un laboratorio permanente di idee e di sperimentazione creativa fondante la sua identità sul principio del continuo divenire, caratteristica che la rende particolarmente soggetta al cambiamento e all’evoluzione nel tempo per cercare di dare risposte sempre più centrate alle esigenze dei propri soci, pronta all’accoglimento di nuove ispirazioni, progettualità, collaborazioni, interazioni e contaminazioni sia a livello locale che internazionale. Per non venir meno a questo principio costitutivo l'Associazione può formulare nuove modalità comunicative sia dei propri spazi che delle proprie iniziative e svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Articolo 3

 

Soci
Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione, abbiano compiuto il 18° anno di età e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori.
Sono soci Fondatori coloro che al momento della costituzione hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e lo Statuto; questa categoria di soci viene considerata “socio a vita”, in quanto promotori dell’associazione e pertanto non potranno mai essere espulsi dall’associazione fatto salvo il caso di gravi irregolarità, ossia quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’ Associazione, ed in caso di recesso.
L’eventuale espulsione dovrà essere deliberata dall’Assemblea straordinaria.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.
Ciascun Socio ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare le questioni riguardanti l’associazione, i rendiconti, le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti e l’elezione degli organi sociali.
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi e siano giudicati dall’Assemblea membri particolarmente attivi e partecipi alla vita dell’Associazione.
Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente nella quale deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego motivato, l’interessato può proporre appello in Assemblea.

 Articolo 4
 

La qualità di socio si perde:
a) per mancato pagamento della quota associativa;
b) per espulsione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione;
c) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili né rimborsabili.

 Articolo 5
 

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.

Articolo 6
 

L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti e/o dissenzienti.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.
E’ ammessa una sola delega per socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo. Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea.

 Articolo 7
 

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
Essa inoltre provvede a:
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, o su domanda motivata e sottoscritta da almeno 51 soci.
La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

 Articolo 8
 

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di metà dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida con voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualsiasi sia il loro numero.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria, oltre alla maggioranza dei votanti, anche il voto favorevole unanime dei soci fondatori se ancora soci dell’associazione.

 Articolo 9
 

Consiglio Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, al suo interno, del Presidente, Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l’esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

 Articolo 10
 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere comunicata a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato
Il Tesoriere/Cassiere e il Segretario vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri, restano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e potranno essere rieletti.
Le mansioni di Tesoriere/Cassiere riguardano la corretta gestione finanziaria dell’Associazione, la tenuta dei libri contabili, la predisposizione del bilancio dal punto di vista contabile.
Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali del Consiglio e firma col Presidente, cura la corrispondenza, custodisce i documenti sociali e presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Le cariche si Segretario e Tesoriere sono cumulabili tra loro e con altre cariche.

Articolo 11
 

Presidente
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal Segretario o da altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Vicepresidente, eletto all’interno del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, ne assume le mansioni.

 Articolo 12
 

Patrimonio sociale e mezzi sociali
L’associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:
· dalle quote associative versate annualmente dagli associati, e dagli eventuali contributi da parte degli stessi;· dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo e dalle rendite di essi;· da donazioni, eredità, legati, elargizioni, finanziamenti, lasciti, appalti e contributi di persone fisiche, società, enti privati e pubblici, anche comunitari e internazionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Stato, Unione Europea, Comuni, Provincia, Regione);· da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;· dai proventi di iniziative – eventualmente anche commerciali e artigianali purché occasionali e ausiliarie rispetto agli scopi associativi – attuate o promosse tramite l’associazione, nonché da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
. da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
· da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo che risponde della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta d’approvazione del rendiconto economico. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

 Articolo 13
 

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

 Articolo 14
 

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 Articolo 15
 

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 Articolo 16
 

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

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